1. La presente legge disciplina la normativa relativa al segreto di Stato e alla classificazione ai fini della segretezza.
2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.
3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.
1. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203
2. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo i beni giuridici di cui all'articolo 1, comma 2, o arreca loro un danno immediato e diretto di eccezionale gravità.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti del comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'Archivio centrale dello Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, dopo cinquanta anni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per
1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, entro due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro il predetto termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di seguito denomiato «Comitato parlamentare».
2. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».
2. Il comma 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202 e dell'articolo 204».
1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.
1. All'atto della classifica di sicurezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.
2. In assenza di taluna delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservatissimo decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservatissimo decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservatissimo cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi due anni dalla data di apposizione.
3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria
1. Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 7 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati al citato articolo 7, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza».
2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
5-ter. Nei casi in cui è proposto il riesame a norma dell'articolo 257 o il
1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 255. - (Sottrazione, distruzione o falsificazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni.
Chiunque pone in essere le condotte previste al primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni.
Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate all'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni.
La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività
Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti indicati al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato».
2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:
1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;
2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);
3) ottiene le notizie o gli atti, i do- cumenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2).
È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato.
Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte di cui al secondo comma siano tenute a fini di spionaggio politico o militare.
3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
4. Prima dell'articolo 263 del codice penale è premesso il seguente:
«Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione di uno dei delitti previsti dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».
5. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1. Gli articoli 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 10, della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni.